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D.Lvo 19/12/2002 n. 29714. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio Decreto, può attribuire i compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del Decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996. 15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonchè contro i provvedimenti adottati dagli ispettori provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.". - Si riporta il testo dell'art. 21 della Legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come modificato dal Decreto qui pubblicato: "Art. 21. - I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione. I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.". -Per il testo del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda la nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 15, sesto comma, della citata Legge n. 264 del 1949, come modificato dal presente Decreto, è il seguente: "I lavoratori licenziati da una Art. 7. 1. All'articolo 5 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1 le parole: "attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la" sono soppresse b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso.". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1. Note all'art. 7: -Il testo dell'art. 5 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal presente Decreto, è il seguente: "Art. 5. - In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività svolta dai servizi competenti ai sensi del presente Decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4-bis, commi 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal Decreto di cui al comma 7 del medesimo art. 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'art. 14, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è soppresso.". - Il testo del comma 2, dell'art. 14, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144), è il seguente: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.". Art. 8. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni a) la Legge 10 gennaio 1935, n. 112 b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della Legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 d) gli articoli 33 e 34 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto-Legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 1970, n. 83 f) la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22 g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del Decreto- Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 i) articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053. -Il testo della Legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1935. -Il testo della Legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 1949. - Il testo della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14 febbraio 1955. - Il testo della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970. - Il testo della Legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 20 marzo 1970. - Il testo della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987. -Il testo della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. - Il testo della Legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996. - Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 (Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1964. Art. 9. 1. Dal presente Decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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